Il nuovo Accordo fiscale Italia-Svizzera sui lavoratori frontalieri

di Samuele Valente

La Repubblica italiana e la Confederazione svizzera hanno ratificato recentemente l’Accordo relativo all’imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri ed il Protocollo di intesa recante le modifiche alla Convenzione tra i due Paesi. Il primo è stato concluso a Roma nel dicembre del 2020, il secondo risale al lontano marzo 1976 ed è stato modificato dal Protocollo del 1978 e dal Protocollo del 2015. Entrambi sono teleologicamente preordinati a neutralizzare il fenomeno delle doppie imposizioni.

In sede domestica, l’Accordo è stato ratificato con la Legge del 13 giugno 20023 n° 23, pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel 30 giugno 2023 n° 151.

Il tratto saliente del nuovo regime pertiene al sistema di tassazione dei lavoratori fontanieri, ovverossiaquei soggetti residenti in Comuni italiani siti a meno di venti chilometri dalla frontiera che svolgono un’attività di lavoro dipendente nella medesima area per un datore di lavoro svizzero, per una stabile organizzazione o per una base fissa e che rientrano quotidianamente al domicilio principale. L’accordo fornisce, a questo proposito, una definizione di “area di frontiera” che coincide con le Regioni della Lombardia, del Piemonte e della Valle d’Aosta, nonché con la provincia autonoma di Bolzano.

 

È opportuno fin da subito precisare che i lavoratori italiani già occupati in Svizzera a decorrere dal 31 dicembre 2018 saranno assoggettati alregime di tassazione anteriore, risalente al  lontano 1974. La nuovadisciplina riguarderà, dunque, solo i “nuovi frontalieri” per il periodo di imposta dell’anno 2024.

 

La novità più rilevante tra la nuova e la previgente disciplina risiede nel passaggio dal sistema esclusivo a quello concorrente. In altri termini, la pretesa fiscale non sarà più esercitata solo dalla Svizzera, ma anche della Repubblica italiana.

In particolare, i salari, gli stipendi (e le altre remunerazioni assimilabili) percepiti dai lavoratori frontalieri e corrisposti da un datore di lavoro a titolo di corrispettivo della prestazione resa, saranno imponibili nello Stato contraente in cui l’attività di lavoro viene svolta. In base all’Accordo, detto reddito è imponibile nel Paese di svolgimento dell’attività lavorativa entro il limite dell’ottanta per cento di quanto dovuto nell’altro Paese in base alle imposte sui redditi delle persone fisiche. Lo Stato di residenza assoggetta a sua volta a prelievo ed elimina la doppia imposizione.

Inoltre, viene esplicitamente tipizzato il principio di non discriminazione dei lavoratori italiani in Svizzera. La nuova disciplina prevede che i lavoratori rientranti nel campo di applicazione dell’Accordo non debbano essere soggetti ad alcuna imposizione nello Stato in cui viene svolta l’attività di lavoro dipendente diversa o più onerosa rispetto all’imposizione di altri lavoratori frontalieri che rientrano nella definizione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone. Non saranno soggetti ad alcun trattamento fiscale deteriore sulla base della definizione di lavoratore frontaliero, incluso qualsiasi trattamento fiscale discriminatorio fondato sulla durata del soggiorno o la frequenza del ritorno al proprio domicilio.