Sin dal 1992 in Italia è vivo il divieto di produzione e vendita di tutti i prodotti derivati dall’utilizzo dell’amianto. Prima di quell’anno questo materiale veniva impiegato in edilizia come materiale isolante o di rivestimento per elementi come le tegole dei tetti.
Purtroppo non era noto che l’amianto fosse un materiale estremamente dannoso per la salute dell’uomo, per via della sua composizione cancerogena.
Per ovviare a questo problema, ancora oggi presente, vi sono innumerevoli aziende che offrono servizi di bonifica dell’amianto a Milano e in Lombardia.
Si occupano della rimozione e dello smaltimento, sostituendolo con materiali innovativi e sicuri.
Perché l’amianto è dannoso?
L’amianto è un materiale di composizione fibrosa realizzata da fibre sottili e molto resistenti che hanno dimensioni 1.400 volte più ridotte di un normale capello umano. Questo materiale è resistente al fuoco, agli acidi, alle sollecitazioni ed è questa serie di caratteristiche a renderlo un ottimo elemento edile. Purtroppo solo molti anni dopo il suo primo impiego si è scoperta la sua pericolosità; infatti se inalate, le piccole fibre potrebbero provocare danni alle vie respiratorie e nei casi più gravi potrebbero insorgere tumori di vario tipo, il più frequente è il mesotelioma.
Edilizia: dov’era utilizzato l’amianto?
L’amianto era utilizzato nella realizzazione di coperture come tetti e tettoie ondulate, tegole, ma non solo, veniva adoperato anche per serbatoi dell’acqua, canne fumarie, pannelli divisori, pavimenti, rivestimenti termici e altri manufatti.
La valutazione dei rischi dovuti alla presenza di amianto
Sono stati emanati diversi decreti ministeriali che illustrano le normative tecniche per valutare rischi e pericoli dell’amianto nelle strutture edili. Sono state inoltre emanate diverse procedure adatte alla bonifica dall’amianto.
Per valutare i rischi non basta saper riconoscere il materiale ma è necessario svolgere altre due fondamentali procedure che sono: l’ispezione visiva, ossia un’attenta analisi del materiale che contiene amianto, della sua tipologia, dei possibili fattori di danneggiamento e del pericolo che rappresenta per gli individui che si espongono; monitoraggio ambientale, ossia un esame delle fibre disperse nell’aria circostante il materiale e una successiva valutazione del superamento dei minimi previsti.
Cosa prevede la legge?
La legge obbliga a tutti i proprietari degli immobili di rendere nota alla ASL la presenza di amianto friabile, il tipo di amianto che rappresenta la minaccia più rilevante per la salute. Nel caso in cui l’immobile abbia elementi in amianto compatto non danneggiato, è raccomandata una manutenzione periodica ai fini di controllare lo stato del materiale ed evitare problemi di sfaldamento delle fibre che si disperdono nell’aria.
La ASL ha il compito di realizzare una mappatura degli immobili che hanno l’amianto tra i materiali di costruzione. In caso di mancata informazione della presenza di questo, c’è il rischio di essere sanzionati con multe oltre i 2 mila euro.
Eliminare il problema: si può fare?
In Italia vi sono molteplici aziende che si occupano di bonifica amianto su tutto il territorio nazionale.
Purtroppo le ricerche e le statistiche hanno dimostrato che solo il 2% dell’amianto presente negli edifici italiani è stato rimosso e smaltito. Risulta quindi che le procedure di riduzione dell’amianto sono molto lente.
La normativa è rigorosa ed espone tutte le regole e leggi da seguire in presenza di amianto, ma la soluzione a questo problema è la bonifica.
La rimozione e lo smaltimento del materiale sono interventi molto pericolosi e drastici che necessitano personale esperto, qualificato e autorizzato che conosca le tecniche e le procedure per una bonifica sicura ed efficace. La normativa impone alcune regole sulle competenze e sui luoghi dove deve avvenire questa procedura:
- La rimozione dell’amianto è compito specifico ed esclusivo delle ditte specializzate e abilitate nella bonifica di questo elemento.
- Lo smaltimento del materiale deve avvenire solo in apposite discariche.
- Prima dei lavori di bonifica è obbligatorio fornire le informazioni alla ASL del piano di lavori definito dall’articolo 34 del decreto legge 277del 1991.