Lo schema di decreto attuativo dell’articolo 33 del decreto “crescita” comporterà significative novità per i comuni, non solo sul piano sostanziale, ma anche rispetto agli adempimenti procedurali.
In primis, i comuni saranno suddivisi in tre categorie, sulla base dell’incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti. Vi saranno:
– i “comuni virtuosi”: quelli per i quali la suddetta incidenza è inferiore ad un determinato valore soglia, definito dallo schema di decreto, in relazione alla fascia demografica;
– i “comuni che son sospesi”: quelli la cui incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti è superiore alla soglia di cui sopra, ma inferiore ad una più elevata soglia prevista dallo stesso schema di decreto;
– i “comuni non virtuosi”: quelli che si collocano al di sopra anche della soglia più elevata.
I “comuni virtuosi” potranno assumere anche in misura maggiore all’orinario turn over; i “comuni che son sospesi” non potranno superare la spesa del personale derivante dal rendiconto dell’anno precedente (quindi, il turn over ordinario dovrebbe essere garantito); i “comuni non virtuosi”, dovranno progressivamente rientrare (entro il 2025) almeno all’interno della soglia più elevata, anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento (dal 2025, nel caso di mancato rientro, il turn over sarà fissato al 30 per cento delle cessazioni).
Durante l’incontro di domani 31 gennaio alle ore 9.00 presso la sede UPEL di via Como 40 a Varese, insieme al Dott. Andrea ANTELMI – Consulente Senior Esperto di Gestione organizzativa e delle risorse, approfondiremo alcuni degli aspetti più problematici, quali:
– quale sarà la spesa del personale da conteggiarsi per calcolare il rapporto di cui sopra?
– continuano ad applicarsi le norme dell’art. 3 del dl n. 90/2014 in materia di facoltà assunzionali (e il calcolo dei relativi resti)?
– la mobilità volontaria sarà ancora da considerarsi “neutra” (in entrata e in uscita) ai fini delle facoltà assunzionali?
– dovrà ancora conteggiarsi e rispettarsi il limite della spesa del personale di cui all’art. 1, commi 557-quater (limite dato dalla media del triennio 2011-2013, per i comuni maggiori) e 562 (limite dell’anno 2008, per i comuni fino a 1.000 abitanti) della legge n. 296/2006?
Lo schema di decreto, inoltre, modifica le regole del gioco per la determinazione dell’ammontare del trattamento economico accessorio del personale. Dato per scontato che il nuovo meccanismo decorre dal 2020 e che l’ammontare non dovrà ridursi rispetto al tetto del 2016, anche se il personale in servizio negli anni successivi fosse inferiore a quello rilevato al 31.12.2018, come dovrà essere invece incrementato nel caso in cui i dipendenti aumentino? Si conteranno tutti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato? Le posizioni organizzative dovranno essere calcolate nell’aggregato o conteggiate separatamente? E il fondo per i dirigenti? Da ultimo, il corso affronterà anche le problematiche emergenti dalla legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160/2019), con particolare riguardo all’utilizzo delle graduatorie concorsuali proprie e alla eventuale possibilità di utilizzare anche graduatorie altrui.
Infine, si potrà pure fare cenno ad alcune tematiche introdotte dal “decreto milleproroghe”, circa gli obblighi relativi alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di segretari e dirigenti.
Ovviamente, grazie al confronto con i partecipanti, sarà possibile un approfondimento delle diverse e concrete problematiche applicative, di loro specifico e diretto interesse.