Il Consiglio dei Ministri si è riunito martedì 30 aprile 2024, alle ore 12.34, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (decreto-legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.
Il provvedimento è volto a realizzare la riforma della politica di coesione che è stata inserita nell’ambito della revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) al fine di conferire unitarietà strategica e visione comune alle principali leve di sviluppo e coesione e di accelerare e rafforzare l’attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027, mirati a ridurre i divari territoriali, in particolare nei settori delle risorse idriche, delle infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell’ambiente, dei rifiuti, dei trasporti e della mobilità sostenibile, dell’energia, del sostegno allo sviluppo e all’attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.
I programmi di investimento interessati sono finanziati da 42 miliardi di euro di risorse europee e 32 miliardi di euro di risorse nazionali per il solo ciclo di programmazione 2021-2027, dunque 74 miliardi di euro di investimenti destinati a ridurre i divari territoriali.
Con la riforma, si assicura il coordinamento tra gli interventi dalla politica di coesione attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale, promuovendo la complementarietà e la sinergia tra gli interventi della politica di coesione europea e gli investimenti previsti dagli Accordi per la coesione e dal PNRR.
La prima parte del decreto contiene specifiche disposizioni mirate ad accelerare e rendere più efficiente l’utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europee, con l’individuazione di interventi prioritari in una serie di settori strategici condivisi con la Commissione europea, secondo un approccio orientato al risultato, con l’obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi.
I settori strategici sono:
- risorse idriche;
- infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell’ambiente;
- rifiuti;
- trasporti e mobilità sostenibile;
- energia;
- sostegno allo sviluppo e all’attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.
Si prevede l’attuazione degli obiettivi del regolamento STEP attraverso lo sviluppo delle tecnologie critiche, ossia: semiconduttori avanzati, intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche e biotecnologie.
La scelta di questi settori mira a dare effettiva attuazione agli strumenti di pianificazione richiesti dalle cosiddette “condizioni abilitanti”, definite dal regolamento europeo sulla politica di coesione 2021-2027 e che devono essere rispettate da tutte le Regioni che vogliano accedere ai finanziamenti europei, con particolare riferimento a quelli previsti per i settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, nonché accelerare i processi di adempimento delle suddette condizioni abilitanti per le Regioni che non hanno ancora adottato le previste pianificazioni.
Per realizzare questo coordinamento, le amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi europei individueranno un elenco di interventi prioritari nei settori strategici che saranno monitorati a livello centrale per assicurare il rispetto dei tempi previsti. Il decreto prevede il rafforzamento della capacità amministrativa di tutti i soggetti impegnati a livello territoriale nell’attuazione della politica di coesione, con particolare attenzione al Mezzogiorno.
Inoltre, si attuerà un meccanismo incentivante per il conseguimento degli obiettivi: le amministrazioni regionali che saranno capaci di rispettare i tempi previsti per l’attuazione degli interventi potranno usufruire di un sostegno aggiuntivo da parte del Governo al cofinanziamento dei programmi europei.
In casi di inerzia o inadempimento dei soggetti responsabili dell’attuazione saranno attuate misure di accelerazione ulteriore della realizzazione degli interventi prioritari, anche attraverso il ricorso a poteri sostitutivi.
Il decreto introduce poi misure per lo sviluppo e coesione territoriale quali, tra l’altro:
- la revisione della disciplina e il finanziamento del fondo perequativo infrastrutturale;
- la ricognizione dello stato di attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo, nonché la revisione della governance istituzionale e delle modalità attuative degli stessi;
- l’estensione delle misure di semplificazione e dei benefici fiscali previsti per la ZES unica anche alle zone logistiche semplificate (ZLS) e l’incremento del fondo di sostegno ai comuni marginali da destinare ai consorzi industriali;
- misure volte ad accelerare la realizzazione di interventi di risanamento ambientale e rigenerazione urbana nel comprensorio campano di Bagnoli-Coroglio e ad assicurare il supporto tecnico al Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana;
- misure volte ad assicurare le risorse destinate ai Comuni svantaggiati, per gli investimenti nelle aree interne destinati al sostegno economico in favore di piccole e micro-imprese e per la realizzazione di infrastrutture prioritarie.
Il decreto interviene anche con misure per rafforzare l’occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiate e in generale nel Mezzogiorno.
Si introduce il bonus giovani, che consiste nell’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – nel limite massimo di 500 euro mensili – per 2 anni, per l’assunzione di giovani con età inferiore a 35 anni, donne e, nelle Regioni della Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno, anche degli over 35 disoccupati da almeno ventiquattro mesi.
Il decreto prevede inoltre un bonus donne in favore delle lavoratrici svantaggiate, con l’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un massimo di 24 mesi – nel limite massimo di 650 euro su base mensile – per ciascuna lavoratrice assunta a tempo indeterminato. Il bonus si applica alle donne di qualsiasi età, con un trattamento di maggior favore per le donne residenti nel Mezzogiorno.
Con il bonus ZES, il provvedimento sostiene lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno attraverso uno sgravio contributivo del 100% per un periodo massimo di 24 mesi nel limite di 650 per ciascuno lavoratore assunto, per i datori di lavoro di aziende fino a 15 dipendenti.
Si introducono, infine, misure specifiche in materia di:
- istruzione università e ricerca, con il rinnovo fino al 15 giugno degli incarichi dei 6.147 collaboratori scolastici assunti a tempo determinato a supporto dei progetti del PNRR e di Agenda Sud, attraverso uno stanziamento aggiuntivo di 18,5 milioni di euro, e l’accelerazione dell’impiego delle risorse, pari a circa 450 milioni di euro, del Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027, destinate al potenziamento delle infrastrutture sportive, dei laboratori tecnici, degli arredi negli asili;
- investimenti a favore della rigenerazione urbana, del contrasto al disagio socio-economico e abitativo e per il recupero dei siti industriali;
- cultura, con l’approvazione del Piano di azione per il “Programma nazionale cultura”;
- sicurezza, attribuendo a specifiche operazioni del programma “Sicurezza per la legalità 2021-2027” la qualifica di “operazioni di importanza strategica”.
Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES) (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), opera la complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES).
– Redditi dei terreni
Si modifica la disciplina relativa alla determinazione del reddito agrario: attualmente tale reddito è correlato esclusivamente alle attività agricole che vengono svolte sul terreno. La nuova disciplina comprende anche le attività non incentrate sullo sfruttamento diretto del terreno agricolo, quali le cosiddette “colture fuori suolo” (es. attività idroponica), anche svolte in immobili, rientranti in specifiche categorie catastali ed entro determinati limiti (la parte eccedente del reddito concorrerà alla formazione del reddito d’impresa), e le attività dirette alla produzione di beni anche immateriali mediante coltivazione, allevamento, silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni registrate o soggette a registrazione a fini IVA. Di conseguenza, si qualifica reddito dominicale quello correlato agli immobili utilizzati per le colture fuori suolo, che quindi non sono produttivi di reddito di fabbricati, se non sono oggetto di locazione.
– Redditi da lavoro dipendente
Si ampliano le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare, sono esclusi i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.
Inoltre, nelle more dell’introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità, si prevede l’erogazione, nel mese di gennaio 2025, di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali, nell’anno 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
- imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.
– Redditi da lavoro autonomo
Si introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito da lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività (in analogia ai lavoratori dipendenti): il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività. Inoltre, si prevede che siano escluse dalla formazione del reddito, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, anche: le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente e il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.
Si conferma il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta (pertanto i compensi rilevano al momento della percezione e i costi sono deducibili nell’esercizio di effettivo sostenimento della spesa), sono salve le deroghe previste (es. per ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR).
Si estende il regime della tassazione separata alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale.
Si prevede un’apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nell’esercizio di arti e professioni.
Si introduce il principio di neutralità fiscale (non realizzando quindi plusvalenze o minusvalenze) con riferimento a: operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti; apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici; apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.
In merito al regime temporale di applicazione delle nuove misure:
- in materia di redditi da lavoro autonomo, l’applicazione è prevista a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- in relazione alle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si istituisce un regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto, riguardanti la deducibilità delle spese e la concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime;
- in materia d’imputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta, le nuove disposizione hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano conformi alla nuova disciplina. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.
– Redditi diversi
Si stabilisce che per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquistati per effetto di donazione, si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente. Inoltre, con riferimento alle cessioni degli immobili acquisiti per donazione da non più di cinque anni, si prevede la concorrenza alla formazione del costo di acquisto anche dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente, in analogia con quanto attualmente previsto con riguardo ai terreni acquistati per effetto di successione.
– Disposizioni in materia di redditi d’impresa
Si realizza una prima fase di attuazione della delega in materia di razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili e di modifica dei criteri di determinazione dei redditi di impresa.
In materia di determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, al fine di avvicinare valori contabili e valori fiscali, si modifica il trattamento tributario:
- delle sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, che potranno concorrere a formare il reddito esclusivamente nell’esercizio in cui sono incassati;
- della valutazione delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi;
- delle differenze sui cambi.
Inoltre, si introduce una disciplina in materia di riallineamenti dei disallineamenti tra valori fiscali e valori contabili volta ad assicurare l’omogeneizzazione delle regole proprie dei diversi regimi di riallineamento attualmente esistenti.
Si interviene in materia di conferimenti di azienda effettuati tra soggetti residenti e nell’esercizio di imprese commerciali, introducendo la possibilità, per la società conferitaria, di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale avvenga il conferimento, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (da versare in un’unica soluzione ed entro uno specifico termine) sui maggiori valori attribuiti in bilancio a immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta e si introduce una disciplina inerente all’entrata in vigore e al regime transitorio connesso alle nuove disposizioni in materia di riallineamento.
– Disposizioni ulteriori
Si modifica il regime di riporto delle perdite da parte delle società residenti, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, intervenendo, in particolare, in materia di fusione, di scissione, di scissione per scorporo, di conferimenti di partecipazioni in società e di liquidazione.